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Rivalutazione Partecipazioni

Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

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L’articolo 29, del Decreto Legge n. 17 del 1 marzo 2022, c.d. Decreto “ENERGIA”riapre, per il ventesimo anno, i termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2022.

 

Tale provvedimento consente ai soggetti che prevedono di vendere delle partecipazioni in società non quotate realizzando su di esse una plusvalenza, di ottenere un importante risparmio fiscale, consentendo loro di assoggettare i proventi di tale operazione ad una imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. I soggetti, infatti, che decideranno di procedere alla rivalutazione delle quote sociali possedute dovranno pagare semplicemente un’imposta sostitutiva del 14% da applicarsi sul nuovo valore rivalutato delle quote possedute, in sostituzione della più alta tassazione ordinaria cui diversamente sarebbero soggetti i proventi di tale operazione. Per i calcoli di convenienza economica si rimanda all’apposita sezione del sito. 

 

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta o della prima rata, devono essere effettuate entro e non oltre il 15 giugno 2022

Soggetti Interessati

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:

  1. le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  2. le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
  3. gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
  4. i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati. 

Normativa e Novità

La rivalutazione delle quote di partecipazione delle società, risulta nel tempo regolamentata dalle normative che si indicano nella Tabella che segue, in cui per utilità del lettore abbiamo indicato in un’apposita colonna anche le diverse ‘imposte sostitutive’ per la rivalutazione nel tempo:

DATA RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI

NORMA

DATA PERIZIA

COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE

DATA VERSAMENTO IMPOSTA

1° gennaio 2002

Artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28.12.2001

30/09/2002

4% qualificate

2% non qualificate

30/09/2002

1° gennaio 2002

Art. 4, co. 3, del D.L. 24.09.2002, n. 209, convertito dalla L. n. 265/2002

16/12/2002

4% qualificate

2% non qualificate

16/05/2003

1° gennaio 2003

Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003

16/03/2004

4% qualificate

2% non qualificate

16/03/2004

1° luglio 2003

Art. 6 bis del D.L. n. 355/2003

16/03/2004

4% qualificate

2% non qualificate

30/09/2004

1° luglio 2003

Art. 1, co. 376 Legge n. 311 del 2004

30/06/2005

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2005

1° gennaio 2005

D.L. 203 del 2005 art 11 quaterdecies

30/06/2006

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2006

1° gennaio 2008

Art. 1, co. 91, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

30/06/2007

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2007

1° gennaio 2010

Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009

02/11/2010

4% qualificate

2% non qualificate

02/11/2010

1° luglio 2011

Art. 7, co. 2, lett da dd) a gg), D.L. n. 70 del 12 maggio 2011

30/06/2012

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2012

1° gennaio 2013

Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012

30/06/2013

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2013

1° gennaio 2014

Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013

30/06/2014

4% qualificate

2% non qualificate

30/06/2014

1° gennaio 2015

Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014

30/06/2015

8% qualificate

4% non qualificate

30/06/2015

1° gennaio 2016

Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015

30/06/2016

8% qualificate

8% non qualificate

30/06/2016

1° gennaio 2017

Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016

30/06/2017

8% qualificate

8% non qualificate

30/06/2017

1° gennaio 2018

Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017

30/06/2018

8% qualificate

8% non qualificate

30/06/2018

1° gennaio 2019

Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018

30/06/2019

11% qualificate

10% non qualificate

30/06/2019

1° gennaio 2020

Art. 1, commi 693-694, Legge n. 160/2019

30/06/2020

11% qualificate

11% non qualificate

30/06/2020

1° luglio 2020

Legge 77/2020 del 17/07/20 c.d. Decreto Rilancio

16/11/2020

11% qualificate

11% non qualificate

16/11/2020

1° gennaio 2021

L. 178/2020

30/06/2021

11% qualificate

11% non qualificate

30/06/2021

1° gennaio 2022

Art. 29 D.L. n. 17/2022

15/06/2022

14% qualificate

14% non qualificate

15/06/2022

In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2022, a condizione che entro il 15 giugno 2022 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura del 14% in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate

La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente, infatti, in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata. In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria.

Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione non qualificata in una s.r.l., avente un valore di acquisto di euro 10.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 300.000.  In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 290.000 (300.000 – 10.000) costituisce una plusvalenza realizzata.  Tale plusvalenza assoggettandola a tassazione ordinaria sarebbe soggetta ad un’imposta sostitutiva nella misura del 26%. La rivalutazione della quota attuata prima del 15 giugno 2022, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 42.000, ossia euro 300.000 x 14%), consente un cospicuo ed evidente risparmio di imposta. L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva del 14%, sia nel caso si sia in presenza di una partecipazione non qualificata, sia nel caso di partecipazione qualificata.

Le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società. 

Per partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%. 

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 15 giugno 2022 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 15 giugno 2023 e la terza rata il 15 giugno 2024.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.

L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. 

In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

Il valore ri-determinato deve risultare da apposita perizia giurata di stima redatta (sempre entro il 15 giugno 2022) ai sensi dell’art. 64 del c.p.c. ed asseverata da un professionista abilitato. Risultano abilitati a redigere ed asseverare la predetta perizia:

– professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

– professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

– periti iscritti alle Camere di Commercio ex articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Il giuramento va effettuato presso la Cancelleria del Tribunale o l’Ufficio di un Giudice di Pace o infine presso un Notaio.

Il costo sostenuto per la redazione della perizia, può essere portato ad incremento del valore del bene rivalutato (se sostenuto da persone fisiche). Nel caso il costo venga sostenuto dalla società oggetto di rivalutazione, il costo relativo può essere dedotto fiscalmente dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi (quindi in cinque rate costanti annuali).

Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.

L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2022), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.

Il valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima, annullando (se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia) o riducendo la plusvalenza.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.

Il costo rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali, come quelli derivanti dal recesso, esclusione del socio o dalla liquidazione della società.

Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E).

Per meglio ‘apprezzare’ il vantaggio di operare la rivalutazione delle quote di partecipazione societarie, occorre considerare il trattamento fiscale riservato alternativamente alla cessione delle medesime quote ‘ordinariamente’, quali Redditi di Capitali, in quanto in questo caso troverebbe applicazione l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza lorda.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni vanno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2022 – redditi 2021).

Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

L’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 ha previsto la possibilità di ‘computo’ di quanto pagato nel caso di effettuazione di una precedente rivalutazione. In particolare, è stata prevista la facoltà di imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già assolta per attuare quella in precedenza effettuata. Si ritiene che tale norma sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini di rivalutazione, sebbene manchi nella proroga un richiamo specifico. 

Nel caso in cui il valore della seconda rivalutazione risulti inferiore a quello della prima rivalutazione, viene però esclusa la possibilità di rimborso dell’eccedenza.

Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.

Massimiliano Aprea

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